
CONTRATTI PUBBLICI. SCELTA APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO. AMPIEZZA DELLA DISCREZIONALITA DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che esula dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante la previsione di imporre o di esigere in sede di bando di gara un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, se più tipologie di contratti collettivi possono anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare.
Nel caso in cui la previsione della lex specialis non faccia riferimento ad un particolare CCNL, ma ad un “settore” di riferimento, debbono ritenersi ammissibili offerte che abbiano fatto riferimento ad altri CCNL, purché coerenti con l’attività oggetto dell’appalto da affidare. (Cons. St., sez. V, 10 dicembre 2020 n. 7909)

contratti pubblici. avvalimento. acquisizione ex post della dichiarazione dell’ausiliaria
Il TAR Lazio ribadisce che di deve ritenere ammissibile la produzioneex postdella dichiarazione di impegno dell’ausiliaria, mediante soccorso istruttorio laddove sia possibile verificare che la data della dichiarazione sia certa ed anteriore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. (TAR Lazio, Roma, sez. III Quater, 12 dicembre 2020 n. 13391)
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Ambiente. Rifiuti. Discarica Cessata. Obblighi di corretta gestione
In caso una discarica non sia più attiva, ma non sia stata ancora definitivamente chiusa, persistono in capo al titolare dell’autorizzazione tutti gli obblighi relativi alla corretta gestione dell’impianto; sussite, quindi, l’obbligo di rispettare non solo le prescrizioni dell’autorizzazione e tutta la normativa ambientale in materia di rifiuti, scarichi, acque ed emissioni nonché, ma anche di procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica (Consiglio di Stato Sez. II del 11 novembre 2020,n. 6935).
Read MoreAMBIENTE. RIFIUTI. ORDINE DI RIMOZIONE. PROPRIETARIO NON RESPONSABILE. RECINZIONE
Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che la legittimità dell’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati (ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’odierno art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti stessi. In particolare, se responsabili sono soggetti terzi, la circostanza che le aree non siano recintate non costituisce di per se indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario; infatti, la recinzione del fondo non è un obbligo, bensì una facoltà (ossia un agere licere) del dominus e, quindi, la scelta di non realizzarla non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) o in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno (Cons. St. , sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7657)
Read Morerifiuti – bonifica – applicabilità retroattiva delle disposizioni relative a misure di prevenzione e riparazione
Il TAR Toscana afferma che le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 sono applicabili anche nei confronti del responsabile dell’inquinamento per eventi verificatisi anteriormente anteriormente all’entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perché l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge: questa viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente. La fattispecie dell’inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, quindi, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti (TAR Toscana, Sez. II, 3 novembre 2020, n. 1348 ).
Read MoreRIFIUTI – INQUINAMENTO – BONIFICA – MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA – SOCIETA’ PROPRIETARIA SUBENTRATA AL RESPONSABILE DELL’ INQUINAMENTO
Il Consiglio di Stato conferma che proprietario di un sito contaminato, gravato da obblighi di custodia, è tenuto a porre in essere le misure di prevenzione, tra cui rientrano le MISE. La bonifica di un sito tuttora inquinato può essere ordinata anche ad una società non direttamente responsabile dell’inquinamento, ma che sia subentrata a quella responsabile per effetto di operazioni societarie avvenute pure nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e ciò quand’anche le condotte inquinanti siano state poste in essere in epoca antecedente all’introduzione, nell’ordinamento giuridico, dell’istituto della bonifica (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2020, n. 6658 ; già in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019, n. 10)
Read MoreRIFIUTI – INQUINAMENTO – OBBLIGHI DI BONIFICA – TRASMISSIONE AGLI EREDI -LEGITTIMITA’
il TAR Piemonte, ha recentemente affermato che l’obbligo di bonifica, ricostruito dalla giurisprudenza come obbligo positivo e permanente di ripristinare l’ambiente danneggiato, è trasmissibile mortis causa, in qunato si tratta di situazione assimilabile alla già ritenuta trasmissibilità agli eredi degli obblighi di ripristino in materia edilizia. Si afferma che la ratio normativa è quella di far gravare su colui che ha beneficiato economicamente di una attività nociva i costi del ripristino; risulta, quindi, coerente che gli eredi, che -a loro volta- beneficiano in via successoria dei profitti tratti dall’attività inquinante ne sopportino relativi i costi, potendo questi sempre essere circoscritti al limite del loro arricchimento con l’accettazione con beneficio di inventario. (TAR Piemonte, Sez. I, 31 ottobre 2020, n. 653 )
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Ambiente – inquinamento – Interventi di bonifica assunti volontariamente – gestione di affari altrui
Il TAR Lombardia torna sull’argomento dei lavori di bonifica assunti dal soggetto non responasbile dell’inquinamento. L’intervento di bonifica (ma anche quelli di messa in sicurezza di emergenza e ripristino ambientale) assunto volontariamente ai sensi dell’art. 245 comma 1, nonché dell’art. 252 comma 5, del Dlgs. 152/2006, costituisce una gestione di affari altrui, che, in applicazione analogica della norma generale ex art. 2028 c.c., deve essere portata a compimento, o comunque proseguita finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. Lo stesso vale anche se l’assunzione dell’intervento di bonifica da parte del proprietario incolpevole o di altri soggetti sia avvenuta ai sensi dell’art. 9 del DM 25 ottobre 1999 n. 47 (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1280)
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Bonifica – rapporto tra potere provinciale e ordinanza sindacale contingibile e urgente
Il TAR Milano ha recentemente ribadito che, in linea di principio, è illegittimo l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente sindacale per la bonifica di siti inquinati, poiché il legislatore ha individuato nel ‘codice dell’ambiente’ una specifica competenza in capo all’Amministrazione provinciale, la quale deve provvedervi con gli strumenti previsti dall’ordinamento di settore; l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente si pone astrattamente quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal codice dell’ambiente; questo, individua una specifica competenza e procedura in materia di bonifica di siti inquinati; queste non possono essere eluse dal potere sindacale extra ordinem, che ha valore ‘residuale’ ed è inidoneo a superare procedure tipizzate e poteri prestabiliti dal legislatore (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1810)
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fonti rinnovabili – concessioni di derivazione idrica – giurisdizione
Una recente sentenza del TAR Brescia, con riferimento al necessario parere della Soprintendenza, conferma che l’incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile sia quando l’atto provenga da un organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca una manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, sia quando detto atto, ancorché proveniente da organi dell’Amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca tuttavia per incidere immediatamente sull’uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi; di conseguenza appartiene alla giurisdizione del suddetto Tribunale la definizione della controversia avente ad oggetto il parere negativo della Soprintendenza nella richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica per la realizzazione di un impianto idroelettrico (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 24 settembre 2020, n. 658).
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