diritto ambientale – valutazione impatto ambientale – discrezionalità tecnica e amministrativa in ordine agli interessi pubblici perseguiti e privati coinvolti
La valutazione di impatto ambientale non si concretizza in una mera verifica di natura tecnica in ordine all’astratta compatibilità ambientale dell’opera di porgetto, ma l’Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. (Consiglio di Stato Sez. IV n. 9852 del 16 novembre 2023)
Read MoreORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI E SOGGETTO CHIAMATO ALL’EREDITA’
Secondo il TAR Catania è illegittima, per insussistenza dei presupposti di legge e per difetto di legittimazione passiva, l’ordinanza che impone la rimozione di rifiuti su terreno privato ex art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, emessa nei confronti dell’erede pro quota del proprietario del terreno, che non ha mai accettato espressamente l’eredità; non rileva l’iscrizione della denuncia di successione nei registri immobiliari, in quanto, in assenza di accettazione, non è sufficiente la qualità di ‘chiamato all’eredità’ per poter affermare che il destinatario dell’ordinanza sia qualificabile come comproprietario del terreno interessato (TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 5 luglio 2023 n. 2086).
Read MoreMESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E PROPRIETARIO INCOLPEVOLE: IL PUNTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE
A fronte dei diversi orientamenti presenti recentemente in giurisprudenza, le SSUU della Cassazione hanno chiarito che l’obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell’inquinamento; gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall’art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione degli interventi stessi. In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, infatti, l’obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio “chi inquina paga”; ciò vale anche per la MISE sulla base del disposto del T.U dell’Ambiente (Cass. civile, SS.UU, n.3077 del 1° febbraio 2023).
Read MoreORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI EX ART. 192. L’OBBLIGO DI ADEMPIERE RICADE IN CAPO ALLA CURATELA FALLIMENTARE
Recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che l’onere di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del d.lgs. 152/2006 ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare. Per due ragioni: l’abbandono costituirebbe una diseconomia esterna, ovvero un’esternalità negativa, derivante dall’attività di impresa, e quindi un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa dovrebbero farsi carico per potere avvantaggiarsi dell’eventuale residuo attivo della procedura; inoltre, l’abbandono di rifiuti ricade nell’ampia categoria degli illeciti amministrativi, che secondo costante giurisprudenza non si estinguono per fallimento del trasgressore (Consiglio di Stato, Sez.IV, 2 marzo 2023, n. 2208)
Read MoreBONIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNI DA PARTE DEL SOGGETTO NON RESPONSABILE. OBBLIGO DI ULTIMARE LE OPERE
il TAR Milano ha ribadito che l’assunzione volontaria dell’obbligo di caratterizzazione o di bonifica da parte del proprietario interessato gli impone di portare a termine gli impegni assunti, senza potervisi sottrarre; egli tuttavia può rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute; al contempo l’Amministrazione Pubblica ha comunque il potere/dovere di individuare il responsabile dell’inquinamento, in capo al quale permane l’obbligo di porre rimedio all’inquinamento stesso (TAR Lombardia, MIlano, sez. III, 24 Gennaio 2022, n. 156)
Read MoreAUTORIZZAZIONE EX ART 208 PER TRATTAMENTO RIFIUTI. EFFICACIA LIMITATA NEL TEMPO DELLA VARIANTE URBANISTICA
Recentemente il TAR Lombardia, Sez. Milano ha affermato che la variante urbanistica connessa all’autorizzazione ex art. 208 del T.U sull’Ambiente ha validità limitata al tempo di efficacia della autorizzazione stessa.
Pur se tale cicostanza non emerge espressamente dal testo della norma, secondo il giudice amministrativo, si rinvengono nel sistema una serie di indici che inducono a qualificare come temporanea e provvisoria la variazione dello strumento urbanistico, ancorandone la durata a quella del presupposto provvedimento autorizzatorio, alla cui scadenza deve ritenersi automaticamente ripristinata la previgente destinazione urbanistica dell’area con tutte le connesse conseguenze (TAR Lombardia, Milano, sez. III, del 24 gennaio 2022, n. 155)
AMBIENTE – OBBLIGO DI BONIFICA – RESPONSABILITA’ DELLE HOLDING
Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che l’accertamento delle responsabilità dell’inquinamento non si deve fermare all’individuazione “dell’autore materiale” della condotta di inquinamento laddove faccia parte di un gruppo più ampio, ma questo può essere esteso ai soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali, o che rendono comunque possibile detta condotta in forza della posizione giuridica che rivestono all’interno dei rapporti con il diretto inquinatore. Infatti, la concezione sostanzialistica di impresa sviluppatasi a livello europeo in materia di tutela della concorrenza può trovare ingresso anche in altri settori nei quali, a fronte di una pluralità di imprese facenti parte di un gruppo, può essere comunque individuata una identità economica del gruppo con un conseguente beneficio derivante alla holding e, quindi, al gruppo nel suo insieme dall’attività di una controllata (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 del 12 gennaio 2022, n. 217).
Read MoreAmbiente. Rifiuti. Discarica Cessata. Obblighi di corretta gestione
In caso una discarica non sia più attiva, ma non sia stata ancora definitivamente chiusa, persistono in capo al titolare dell’autorizzazione tutti gli obblighi relativi alla corretta gestione dell’impianto; sussite, quindi, l’obbligo di rispettare non solo le prescrizioni dell’autorizzazione e tutta la normativa ambientale in materia di rifiuti, scarichi, acque ed emissioni nonché, ma anche di procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica (Consiglio di Stato Sez. II del 11 novembre 2020,n. 6935).
Read MoreAMBIENTE. RIFIUTI. ORDINE DI RIMOZIONE. PROPRIETARIO NON RESPONSABILE. RECINZIONE
Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che la legittimità dell’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati (ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’odierno art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti stessi. In particolare, se responsabili sono soggetti terzi, la circostanza che le aree non siano recintate non costituisce di per se indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario; infatti, la recinzione del fondo non è un obbligo, bensì una facoltà (ossia un agere licere) del dominus e, quindi, la scelta di non realizzarla non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) o in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno (Cons. St. , sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7657)
Read Morerifiuti – bonifica – applicabilità retroattiva delle disposizioni relative a misure di prevenzione e riparazione
Il TAR Toscana afferma che le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 sono applicabili anche nei confronti del responsabile dell’inquinamento per eventi verificatisi anteriormente anteriormente all’entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perché l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge: questa viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente. La fattispecie dell’inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, quindi, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti (TAR Toscana, Sez. II, 3 novembre 2020, n. 1348 ).
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