ambiente. bonifica. rifiuti. messa in sicurezza di emergenza imputabile al proprietario non colpevole
Di recente il Consiglio di Stato è tornato ad affermare che la responsabilità per la messa in sicurezza di emergenza (MISE.) si ricollega alla mera qualità di gestore del sito e prescinde da una prova della responsabilità nel causare l’inquinamento; la MISE non si configurerebbe, infatti, come misura sanzionatoria, ma quale misura di prevenzione dei danni, imposta dal principio di precauzione e dal correlato principio dell’azione preventiva; quindi grava sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente per il solo fatto di essere tale, senza necessità di accertarne il dolo o la colpa. (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 aprile 2024, n. 3897)
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