AMBIENTE. RIFIUTI. ORDINE DI RIMOZIONE. PROPRIETARIO NON RESPONSABILE. RECINZIONE
Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che la legittimità dell’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati (ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’odierno art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti stessi. In particolare, se responsabili sono soggetti terzi, la circostanza che le aree non siano recintate non costituisce di per se indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario; infatti, la recinzione del fondo non è un obbligo, bensì una facoltà (ossia un agere licere) del dominus e, quindi, la scelta di non realizzarla non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) o in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno (Cons. St. , sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7657)
Read Morerifiuti – bonifica – applicabilità retroattiva delle disposizioni relative a misure di prevenzione e riparazione
Il TAR Toscana afferma che le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 sono applicabili anche nei confronti del responsabile dell’inquinamento per eventi verificatisi anteriormente anteriormente all’entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perché l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge: questa viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente. La fattispecie dell’inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, quindi, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti (TAR Toscana, Sez. II, 3 novembre 2020, n. 1348 ).
Read MoreRIFIUTI – INQUINAMENTO – OBBLIGHI DI BONIFICA – TRASMISSIONE AGLI EREDI -LEGITTIMITA’
il TAR Piemonte, ha recentemente affermato che l’obbligo di bonifica, ricostruito dalla giurisprudenza come obbligo positivo e permanente di ripristinare l’ambiente danneggiato, è trasmissibile mortis causa, in qunato si tratta di situazione assimilabile alla già ritenuta trasmissibilità agli eredi degli obblighi di ripristino in materia edilizia. Si afferma che la ratio normativa è quella di far gravare su colui che ha beneficiato economicamente di una attività nociva i costi del ripristino; risulta, quindi, coerente che gli eredi, che -a loro volta- beneficiano in via successoria dei profitti tratti dall’attività inquinante ne sopportino relativi i costi, potendo questi sempre essere circoscritti al limite del loro arricchimento con l’accettazione con beneficio di inventario. (TAR Piemonte, Sez. I, 31 ottobre 2020, n. 653 )
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Ambiente – inquinamento – Interventi di bonifica assunti volontariamente – gestione di affari altrui
Il TAR Lombardia torna sull’argomento dei lavori di bonifica assunti dal soggetto non responasbile dell’inquinamento. L’intervento di bonifica (ma anche quelli di messa in sicurezza di emergenza e ripristino ambientale) assunto volontariamente ai sensi dell’art. 245 comma 1, nonché dell’art. 252 comma 5, del Dlgs. 152/2006, costituisce una gestione di affari altrui, che, in applicazione analogica della norma generale ex art. 2028 c.c., deve essere portata a compimento, o comunque proseguita finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. Lo stesso vale anche se l’assunzione dell’intervento di bonifica da parte del proprietario incolpevole o di altri soggetti sia avvenuta ai sensi dell’art. 9 del DM 25 ottobre 1999 n. 47 (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1280)
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Bonifica – rapporto tra potere provinciale e ordinanza sindacale contingibile e urgente
Il TAR Milano ha recentemente ribadito che, in linea di principio, è illegittimo l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente sindacale per la bonifica di siti inquinati, poiché il legislatore ha individuato nel ‘codice dell’ambiente’ una specifica competenza in capo all’Amministrazione provinciale, la quale deve provvedervi con gli strumenti previsti dall’ordinamento di settore; l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente si pone astrattamente quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal codice dell’ambiente; questo, individua una specifica competenza e procedura in materia di bonifica di siti inquinati; queste non possono essere eluse dal potere sindacale extra ordinem, che ha valore ‘residuale’ ed è inidoneo a superare procedure tipizzate e poteri prestabiliti dal legislatore (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1810)
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