RIFIUTI – INQUINAMENTO – OBBLIGHI DI BONIFICA – TRASMISSIONE AGLI EREDI -LEGITTIMITA’
il TAR Piemonte, ha recentemente affermato che l’obbligo di bonifica, ricostruito dalla giurisprudenza come obbligo positivo e permanente di ripristinare l’ambiente danneggiato, è trasmissibile mortis causa, in qunato si tratta di situazione assimilabile alla già ritenuta trasmissibilità agli eredi degli obblighi di ripristino in materia edilizia. Si afferma che la ratio normativa è quella di far gravare su colui che ha beneficiato economicamente di una attività nociva i costi del ripristino; risulta, quindi, coerente che gli eredi, che -a loro volta- beneficiano in via successoria dei profitti tratti dall’attività inquinante ne sopportino relativi i costi, potendo questi sempre essere circoscritti al limite del loro arricchimento con l’accettazione con beneficio di inventario. (TAR Piemonte, Sez. I, 31 ottobre 2020, n. 653 )