AMBIENTE. RIFIUTI. ORDINE DI RIMOZIONE. PROPRIETARIO NON RESPONSABILE. RECINZIONE
Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che la legittimità dell’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati (ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’odierno art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti stessi. In particolare, se responsabili sono soggetti terzi, la circostanza che le aree non siano recintate non costituisce di per se indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario; infatti, la recinzione del fondo non è un obbligo, bensì una facoltà (ossia un agere licere) del dominus e, quindi, la scelta di non realizzarla non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) o in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno (Cons. St. , sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7657)
Read Morerifiuti – bonifica – applicabilità retroattiva delle disposizioni relative a misure di prevenzione e riparazione
Il TAR Toscana afferma che le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 sono applicabili anche nei confronti del responsabile dell’inquinamento per eventi verificatisi anteriormente anteriormente all’entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perché l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge: questa viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente. La fattispecie dell’inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, quindi, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti (TAR Toscana, Sez. II, 3 novembre 2020, n. 1348 ).
Read MoreBonifica – rapporto tra potere provinciale e ordinanza sindacale contingibile e urgente
Il TAR Milano ha recentemente ribadito che, in linea di principio, è illegittimo l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente sindacale per la bonifica di siti inquinati, poiché il legislatore ha individuato nel ‘codice dell’ambiente’ una specifica competenza in capo all’Amministrazione provinciale, la quale deve provvedervi con gli strumenti previsti dall’ordinamento di settore; l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente si pone astrattamente quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal codice dell’ambiente; questo, individua una specifica competenza e procedura in materia di bonifica di siti inquinati; queste non possono essere eluse dal potere sindacale extra ordinem, che ha valore ‘residuale’ ed è inidoneo a superare procedure tipizzate e poteri prestabiliti dal legislatore (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1810)
Read Morefonti rinnovabili – concessioni di derivazione idrica – giurisdizione
Una recente sentenza del TAR Brescia, con riferimento al necessario parere della Soprintendenza, conferma che l’incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile sia quando l’atto provenga da un organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca una manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, sia quando detto atto, ancorché proveniente da organi dell’Amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca tuttavia per incidere immediatamente sull’uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi; di conseguenza appartiene alla giurisdizione del suddetto Tribunale la definizione della controversia avente ad oggetto il parere negativo della Soprintendenza nella richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica per la realizzazione di un impianto idroelettrico (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 24 settembre 2020, n. 658).
Read MoreCONTRATTI PUBBLICI – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI – OFFERTA TECNICA – BILANCIAMENTO INTERESSI -VERIFICA IN CONCRETO DELL’INTERESSE DIFENSIVO
L’inerzia della a. C. Costituisce inadempimento solo a fronte di obbligo di provvedere – istanza di autotutela – inesistenza di un obbligo generalizzato di provvedere da parte della amministrazione
Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che l’inerzia dell’Amministrazione può integrare la fattispecie del silenzio-inadempimento solo a fronte dell’esistenza di un obbligo di provvedere, che non sussiste se l’istanza del privato è volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile. La mera istanza di un privato volta ad ottenerne un provvedimento di autotutela è da considerarsi una denuncia, con funzione meramente sollecitatoria, dalla quale non scaturisce in capo all’Amministrazione destinataria alcun obbligo di provvedere. Gli atti di autotutela costituiscono, infatti, esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell’Amministrazione; questa , dunque, non ha alcun obbligo di attivare la relativa procedura e la decisione in ordine all’istanza comporta l’esercizio di un potere discrezionale in ordine alla sussistenza del necessario interesse pubblico, della valutazione del quale solo l’Amministrazione stessa è titolare (Cons. St., Sez. VI, 21 aprile 2020, n. 2540 ) .
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