ORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI. SUSSISTE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E NON TROVA APPLICAZIONE IL TEMPERAMENTO DI CUI ALL’ART 21 – OCTIES DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il TAR Lombardia di Brescia, conferma e ribadisce l’obbligo di fare precedere l’ordinanza di rimozione rifiuti ex at. 192 del T.U Ambiente (Decreto Legislativo n. 152/2006) dalla comnicazione di avvio del procedimento; specifica, inoltre, che -in ragione del contenuto fortemente discrezionale del provvedimento e della natura dello stesso- non opera l’art. 21 – octies della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, in virtù del quale il provvedimento amministrativo non risulterebbe comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 1070 del 3 novembre 2022)